Art. 9.
(Obbligo informativo per gli avvocati).

      1. All'articolo 11 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «È obbligo dell'avvocato informare il cliente di tutte le possibilità conciliative della controversia, prima di procedere alla instaurazione del giudizio e, se necessario, nel corso dello stesso».